Negli ultimi anni è stata oggetto di innumerevoli giudizi e discussioni dottrinali la presunta illegittimità del piano di ammortamento alla francese in quanto produttivo di effetti anatocistici, ad oggi però – anche se ancora non risulta una pronuncia della Suprema Corte al riguardo – occorre prendere atto che la Giurisprudenza di merito si sta cristallizzando nel riconoscere piena legittimità a tali piani di ammortamento (che ricordiamo rappresentano la quasi totalità di quelli applicati ai mutui bancari) e la Corte d’Appello di Torino ha autorevolmente confermato tale orientamento affermando che “si ha anatocismo per gli effetti dell’art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente. Il metodo “alla francese” comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l’applicazione dell’interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.”
(Corte d’Appello Torino n. 567 del 21/05/2020)