EFFETTI DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SULLE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI PENDENTI La normativa ad oggi vigente dettata dalla L. n. 3/2012 prevede la sospensione delle procedure esecutive (anche presso terzi): in particolare in merito alle procedure di natura negoziale: nell’accordo di composizione della crisi, dal decreto di ammissione (art. 10/2° co. lett. c), sino alla completa esecuzione dell’accordo, con portata generalizzata e nel piano del consumatore, dal decreto di ammissione (art. 12 bis/2° co.), sino alla completa esecuzione del piano; si precisa che per tale procedura, la sospensione è rimessa alla discrezionalità del giudice e non ha portata generale, ma limitata a specifiche esecuzioni singolarmente individuate. Nell’ipotesi di anticipata estinzione, la sospensione viene meno con effetti ex tunc, per cui il procedimento esecutivo sospeso può riprendere dal punto in cui si era arrestato. Diversa la disciplina del procedimento di liquidazione del patrimonio: nonostante l’art. 14 quinquies/2° co. lett. b riproponga la medesima disposizione contenuta per le procedure sopramenzionate (impropriamente tra l’altro considerato che non vi è alcuna omologa), stante la natura liquidatoria, si ritiene che il decreto di apertura comporti l’improcedibilità delle esecuzioni pendenti, salvo che il Liquidatore non decida di subentrarvi. Per completezza si segnala che, in seno alle esecuzioni immobiliari, a fronte dell’istanza del Liquidatore di declatoria di improcedibilità, molti Tribunali (compresi Forlì e Rimini) dispongono la sospensione sino all’omologa, dopo la quale, viene dichiarata l’improcedibilità e quindi l’estinzione della procedura esecutiva anche per la procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.