Anche le procedura fallimentari possono, sussistendo i requisiti di legge, usufruire del beneficio del gratuito patrocinio: infatti, a norma dell’art. 144 del DPR n. 115 del 2002 “Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l’ammissione di ufficio“.
E’ necessaria l’istanza del curatore (in questo senso: Cassazione civile sez. I, 19/11/2018, n.29747) che dovrà nominare a norma dell’art. 80 del citato DPR un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio gratuito; per l’effetto, gli oneri legali saranno a carico dello Stato nella misura che verrà liquidata dal Giudice assegnatario della causa per la quale si è richiesto il gratuito patrocinio.