Mancanza di contratto scritto di conto corrente addotta dal correntista nella causa di ripetizione di indebito da lui intrapresa: onere della prova in campo alla banca convenuta in caso di contestazione → Nella ripetizione di indebito incombe sull’attore fornire la prova sia dell’avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi mediante la produzione di tutti glie estratti conto e del contratto. Con riferimento a quest’ultimo, la VI Sezione della Cassazione Civile, con ordinanza n. 6480 del 09.03.2021 si è espressa statuendo che tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un’allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E’ possibile che quest’ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz’altro atto dell’integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell’assenza di clausole che giustifichino l’applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro.