DECORRENZA TERMINE PER RIASSUMERE EX ART. 43/3° CO. L.F. → Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, n.12890 con riferimento al dies a quo del termine per riassumere il processo interrotto ex art. 43 l.f., con questa recentissima pronuncia la Suprema Corte ha aderito all’orientamento recentemente formatosi secondo il quale per il curatore non è sufficiente la sola conoscenza (legale) dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare; per la parte non dichiarata fallita, fermo restando la conoscenza legale, la pec del curatore ha effetto interruttivo solo se diretta al procuratore che rappresenta la parte nel giudizio da interrompere (in questo senso: Cass. 07/03/2013, n. 5650; Cass. 28/12/2016, n. 27165).