“Come affermato nella pronuncia 26377/2011 (e conforme la successiva 4282/2012) la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la domanda di insinuazione tardiva sia ammissibile solo se diversa, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull’istanza tempestiva (Cass. 20/7/2016 n. 14936 e Cass. 28/6/2012 n. 10882); ciò in quanto il sistema della legge fallimentare – in ragione del principio generale che riconosce carattere giurisdizionale e decisorio al procedimento di verificazione del passivo – esclude la possibilità di proporre una nuova insinuazione per un credito o una parte di esso che siano già stati in precedenza esclusi dal novero del passivo. La pronuncia 26377 cit., nello specifico, ha rilevato altresì come, per la giurisprudenza di legittimità, “nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro costituiscano crediti diversi per carenza di identità degli elementi indicati quelli attinenti alle varie voci (differenze paga, mensilità aggiuntive, ferie, TFR ecc.) essendo diversi gli elementi costitutivi dei singoli crediti e che non vi sia quindi alcuna preclusione alla azionabilità di alcune di esse in via tardiva pur a fronte della proposizione di domanda tempestiva per altre (Cass. civ.,n. 20534 del 6 ottobre 2011)”, continuando come segue: “Ma alle stesse conclusioni può giungersi anche in presenza di domande attinenti alla stessa “voce” quando diversa sia sostanzialmente la domanda. Posto che la causa petendi si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato (Sez. 3, Sentenza n. 11960 del 17/5/2010) e che tale non è il rapporto di lavoro ma lo sono i fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono non vi è dubbio che, per rimanere alla fattispecie, diversi siano i fatti dai quali sorge il diritto alla retribuzione per un determinato periodo da quelli che a tale fine hanno rilevanza in un periodo diverso, a partire dalla stessa esistenza di elementi costitutivi del diritto per finire a quelli che ne qualificano l’ammontare.” (Cass. n. 4506/2020).
Con tale sentenza la Suprema Corte ribadisce i principi di diritto a cui attenersi per verificare l’ammissibilità di una domanda di ammissione al passivo preceduta da altra domanda presentata dal medesimo creditore ed in relazione al medesimo rapporto contrattuale. Il principio di diritto è senz’altro chiaro (identità di petitum e causa petendi), ma in effetti non è sempre facile effettuare le giuste valutazioni nella molteplicità dei casi concreti che si presentano ai curatori, e la riprova di ciò è data dalla stessa sentenza sopra riportata ove, per dirimere il caso specifico in materia di rapporto di lavoro, è parso opportuno prendere in esame ogni singolo aspetto.