La Suprema Corte riepiloga il proprio orientamento in materia di opposizione allo stato passivo ed afferma che “va certamente escluso che il curatore fallimentare sia tenuto ad avanzare un’autonoma impugnazione ove intenda formulare eccezioni o difese in precedenza non articolate nell’ambito della verifica dei crediti innanzi al giudice delegato, restando nella sua facoltà di proporre, senza limitazioni di sorta, nuove difese ed eccezioni per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo. Dall’altro, tuttavia, deve anche ritenersi che ove il giudice delegato in sede di verifica dei crediti abbia ammesso – sebbene parzialmente – taluni crediti vantati dal ricorrente sulla base di determinati fatti storici posti a fondamento della domanda, è onere del curatore, il quale intenda contestare detti fatti, impugnare lo stato passivo nei termini di rito, al fine di impedire che si formi, sul punto, il giudicato endofallimentare.” (Cass. n. 21490/2020 in motivazione). In estrema sintesi è quindi confermato che: nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono ammissibili impugnazioni incidentali, è però possibile sollevare nuove questioni, difese e/o eccezioni non sottoposte alla valutazione del G.D., salvo che tale facoltà non sia in contrasto con fatti accertati (o dati per pacifici) in sede di verifica del passivo perché’ in tal caso gli stessi, se non tempestivamente impugnati, sono coperti dal giudicato endo fallimentare.