Nell’ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedura esecutive individuali (come l’espropriazione presso terzi) è pacificamente ammissibile l’azione revocatoria e gli atti soggetti a revocatoria L. Fall., ex art. 67, non sono i provvedimenti del giudice dell’esecuzione (nella specie, l’assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi), ma bensì i soli successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti; con la ulteriore conseguenza che, ai fini del computo del cd. “periodo sospetto”, occorre far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito (sull’applicabilità dell’art. 67/2° co l.f.: Corte appello Torino sez. I, 07/06/2017, n.1268 ).